Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152379 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902 - PENDENZA DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - TEMPO E AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
EDILIZIA - IN GENERE - MISURE DI SALVAGUARDIA - LEGGE 3 NOVEMBRE 1952, N. 1902 - PENDENZA DI APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - TEMPO E AMBITO DI OPERATIVITÀ.*
La legge 3 novembre 1952, n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori), così come modificata dallo art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dispone l'adozione di misure di salvaguardia, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino alla emanazione dei decreti di approvazione, tendenti ad evitare che vengano concesse licenze edilizie in contrasto con il piano adottato. Tali misure di salvaguardia possono coincidere o meno con quelle previste dall'art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765. (V mass n 126113; (V mass n 135206; (V mass n 137895).*
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1952 num. 1902, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)