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Sez. U, Sentenza n. 4628 del 26/04/1995 (Rv. 492019 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Istanza di regolamento per distinti ed autonomi procedimenti pendenti tra una medesima parte e soggetti diversi - Proposizione con unico anziché con separati ricorsi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492019-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

L'istanza volta a provocare il regolamento di giurisdizione in distinti ed autonomi procedimenti, in corso tra una medesima parte e soggetti diversi, deve essere da detta parte proposta con separati ricorsi (ancorché la questione di giurisdizione sia identica ed è perciò inammissibile ove contenuta in un unico atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)