Sez. U, Ordinanza n. 1125 del 24/01/2003 (Rv. 559984 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Proposizione con unico atto in riferimento a separati procedimenti pendenti davanti a giudici diversi - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con unico atto in riferimento a separati procedimenti pendenti davanti a giudici diversi, salvo che questi si svolgano, nonostante tale diversità, fra le medesime parti ed abbiano altresì ad oggetto le medesime questioni, sì da richiedere l'esame di un unico giudice e la decisione in un unico giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)