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Sez. 2 - , Sentenza n. 29567 del 27/03/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276113 - 02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Attività ingannevoli preordinate alla sottrazione di un bene – Usurpazione unilaterale compiuta dall’agente tra l’atto dispositivo della vittima e l’impossessamento – Truffa – Esclusione – Furto – Configurabilità – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276113-02

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

Si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come furto, anziché come truffa, la condotta dell'imputato il quale, dopo aver consegnato al proprietario di una motocicletta – quando questi ancora ne conservava il controllo – un assegno falso a titolo di pagamento del prezzo del concordato acquisto, nella fase finale della condotta, gli aveva sottratto il mezzo con destrezza, scappando alla guida dello stesso). (Conf. Sez. 2, n. 1109 del 1966, Rv. 103018-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)