Sez. 2, Sentenza n. 9564 del 01/10/1997 (Rv. 508405 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) | Destinazione delle cose di proprietà individuale - Divieti e limiti - Formulazione - Elencazione delle attività vietate - Riferimento ai pregiudizi da evitare - Compressione delle facoltà individuali dei condomini - Conseguenze - Carattere incontrovertibile del divieto - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE)
I divieti ed i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attività vietate sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare: peraltro, specialmente in quest'ultimo caso, tali limiti e divieti, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco in una materia che attiene alla compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini, devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo a incertezze.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)