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Sez. 2, Sentenza n. 11126 del 23/12/1994 (Rv. 489396 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE) | Destinazione delle cose di proprietà individuale - Divieti e limiti - Formulazione - Elencazione delle attività vietate - Riferimento ai pregiudizi da evitare - Conseguenze in ordine all'accertamento dell'inclusione della destinazione in limiti o divieti.
Stato
decisa il 1994-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489396-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETÀ ESCLUSIVE)

I divieti ed i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attività vietate sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare: nella prima ipotesi è sufficiente, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la destinazione sia inclusa nell'elenco, dovendosi ritenere che già in sede di redazione del regolamento ne siano stati valutati gli effetti come necessariamente dannosi, nella seconda ipotesi, essendo mancata la valutazione in astratto degli effetti dell'attività, è necessario accertare l'effettiva capacità della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti che si vogliono evitare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)