Sez. L, Sentenza n. 12904 del 04/12/1992 (Rv. 479881 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Equo indennizzo - Decadenza per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio - Sanatoria ex art. 11 legge n. 564 del 1981 - Natura previdenziale di detto indennizzo - Esclusione - Rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. del relativo credito - Applicabilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
In tema di equo indennizzo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la sanatoria prevista dall'art. 11, secondo comma, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 è applicabile (anche) alla decadenza - ex art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716, emanato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 208 della legge 26 marzo 1958 n. 425 - per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, tenuto conto, oltre che della lettera e della "ratio" del citato art. 11 (remissione in termini giustificata dalla carenza regolamentare che di fatto aveva impedito ai ferrovieri di fruire di un beneficio loro concesso solo astrattamente dalla legge n. 425 del 1958), della decisiva ragione che l'anzidetta decadenza era l'unica prevista per i ferrovieri dalla specifica disciplina regolamentare esistente al tempo della stessa legge n. 564 del 1981, essendo stata introdotta solo dall'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983 n. 1622 (e quindi successivamente) l'ipotesi di decadenza per tardiva presentazione della domanda di equo indennizzo. Tale indennizzo, che è in diretta ed immediata derivazione dal rapporto di servizio, non ha natura previdenziale (gravando esclusivamente sul datore di lavoro) e costituisce oggetto di un credito suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)