Sez. 6, Sentenza n. 741 del 24/02/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214626 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Presupposti di applicabilità del sequestro preventivo - Gravi indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Gli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo(art.321 cod. pen.) per il quale è sufficiente la presenza del "fumus boni juris" ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Ne consegue che il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)