Sez. L, Sentenza n. 7218 del 05/09/1987 (Rv. 455333 - 01)
LAVORO - LAVORATORE SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LAVORATORE CHE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SI TROVA DISTACCATO ALL'ESTERO - INCIDENZA DEI MAGGIORI EMOLUMENTI PERCEPITI PER IL DISTACCO SUL COMPUTO DELL'INDENNITÀ - LIMITI - COMPONENTE RISARCITORIA - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELLA COMPONENTE RETRIBUTIVA E DI QUELLA RISARCITORIA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORATORE SUBORDINATO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LAVORATORE CHE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SI TROVA DISTACCATO ALL'ESTERO - INCIDENZA DEI MAGGIORI EMOLUMENTI PERCEPITI PER IL DISTACCO SUL COMPUTO DELL'INDENNITÀ - LIMITI - COMPONENTE RISARCITORIA - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO DELLA COMPONENTE RETRIBUTIVA E DI QUELLA RISARCITORIA - CRITERI.*
Ove il rapporto di lavoro sia cessato durante il periodo di permanenza all'estero del lavoratore e nell'ipotesi in cui tale destinazione all'estero integri un trasferimento (di carattere permanente e definitivo) e non già una trasferta (di natura provvisoria e contingente), il cosiddetto trattamento estero è computabile nella base di calcolo dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) limitatamente alla parte retributiva, che costituisce un incremento patrimoniale destinato a compensare il prestatore d'opera del maggior sacrificio, morale e materiale, connesso al disagio di vivere in una Sede estera, con le conseguenti difficoltà ambientali e familiari, e che, quindi, concorre all'adeguamento della retribuzione del lavoratore alle sue reali esigenze di vita (ex art. 36 cost.); non è computabile invece nella suddetta base di calcolo la componente risarcitoria di rimborso spese, destinata a reintegrare il lavoratore del depauperamento subito nel Paese estero per affrontare le maggiori spese imposte da esigenze aziendali. A tal fine il giudice del merito, nell'identificare le due componenti (retributiva e risarcitoria) non può direttamente ricorrere alla suddivisione al 50% in applicazione analogica dell'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 in materia di contribuzione previdenziale, ma deve dapprima considerare, caso per caso, la concreta funzione delle singole componenti dell'emolumento globale e soltanto in via residuale può ricorrere al suddetto criterio legale. (V 2786/86, mass n 445828).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)