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Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 13/11/1996 (Rv. 500516 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Intimazione di sfratto - Rinnovazione tacita del contratto - Condizioni - Permanenza del conduttore nell'immobile locato - Pagamento ed accettazione dei canoni - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500516-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

Qualora sia stato intimato lo sfratto, non basta, per provare la rinnovazione tacita del contratto di locazione, né la successiva permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata né il pagamento e l'accettazione dei canoni e neppure il ritardo con il quale sia stata promossa l'azione esecutiva di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far desumere in modo univoco la sopravvenienza di un accordo tra le parti in tal senso e in particolare che il locatore abbia inteso estrinsecare positivamente, sia pure in modo solo tacito, la propria volontà contraria a quella in precedenza manifestata di rinunciare agli effetti prodotti dall'intimazione e di concludere una novazione oggettiva della locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)