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Sez. 3, Sentenza n. 4174 del 12/04/1995 (Rv. 491760 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE | Rinnovazione tacita del contratto - Condizioni -.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491760-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall'accettazione dei canoni e neppure dal ritardo con il quale sia stata promossa l'azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle pareti di mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla precedente intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)