Sez. 3, Sentenza n. 888 del 29/01/1991 (Rv. 470714 - 01)
Locazione - Durata della locazione - In genere | Intimazione di sfratto - Successiva rinnovazione tacita - Prova.
Locazione - Durata della locazione - In genere
Qualora sia stato intimato lo sfratto, non basta, per provare la rinnovazione tacita del contratto di locazione, né la successiva permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata né il pagamento e l'accettazione dei canoni e neppure il ritardo con il quale sia stata promossa l'azione esecutiva di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far desumere in modo univoco la sopravvenienza di un accordo fra le parti in tal senso ed in particolare che il locatore abbia inteso estrinsecare positivamente, sia pure in modo solo tacito, la propria volontà contraria a quella in precedenza manifestata di rinunziare agli effetti prodotti dall'intimazione e di concludere una novazione oggettiva della locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)