Sez. 2, Sentenza n. 908 del 14/02/1981 (Rv. 411423 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ACCORDI RISOLUTORI DEL DIRITTO DI PROPRIETA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - ACCORDI RISOLUTORI DEL DIRITTO DI PROPRIETA - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
La Forma scritta costituisce requisito necessario dei contratti risolutori del diritto di proprieta sui beni immobili, dovendo dai medesimi trarsi con sufficiente certezza tutti gli elementi del negozio cui le parti abbiano inteso dare vita, quali l'indicazione del bene ritrasferito e del prezzo, nonche la manifestazione della effettiva volonta di operare il nuovo trapasso del bene. (nella specie, si e ritenuto che sia insufficiente a determinare il ritrasferimento del diritto di comproprieta, sui locali destinati al servizio di portierato, dai condomini al venditore costruttore, il generico richiamo contenuto nei singoli contratti di vendita delle unita immobiliari a una clausola del regolamento del condominio predisposta dal venditore nella quale si prevedeva il ritrasferimento a costui della proprieta di detti locali in caso di cessazione del servizio di portierato). (V 459/80, mass n 403831; (V 527/67, mass n 326474; (V 3072/62, mass n 254533; (V 945/61; (Conf 1186/80, mass n 404683; (Conf 2080/78, mass n 391452; (Conf 3885/77, mass n 387571).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)