Sez. 5 - , Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019 (Rv. 652317 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | impugnazioni civili - Condanna al “raddoppio” del contributo unificato – Ricorso incidentale tardivo inammissibile ex art. 334, comma 2, c.p.c. – Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)