Sez. L - , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018 (Rv. 648965 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 - “Ratio” - Valutazione complessiva dell’esito dell’impugnazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., DPR 30/05/2012 num. 115 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)