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Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 03/08/1966 (Rv. 324210 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - NULLITA E ANNULLABILITA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324210-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI - IN GENERE - NULLITA E ANNULLABILITA - DIFFERENZE.*

Sono semplicemente annullabili - e la relativa impugnazione va proposta nel termine prescritto dall'art. 1137 cod.civ. - le deliberazioni delle assemblee condominiali affette da vizi formali e, cioe, prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione, o di informazione dell'assemblea, nonche le deliberazioni affette da eccesso di potere e quelle viziate da incompetenza, che invadono, cioe, il campo riservato all'amministratore. Sono, invece, assolutamente nulle le delibere prive di elementi essenziali o affetti da vizi relativi alla regolarita della Costituzione dell'assemblea, o comunque invalide in relazione all'oggetto. (Conf 3226/63; 2246/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)