Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968 (Rv. 333802 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI- ANNULLABILI - NULLE - DISTINZIONE - NULLITA- ECCEPIBILITA DA PARTE DI OGNI INTERESSATO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI- ANNULLABILI - NULLE - DISTINZIONE - NULLITA- ECCEPIBILITA DA PARTE DI OGNI INTERESSATO.*
Le deliberazioni delle assemblee dei condomini degli edifici sono semplicemente annullabili quando siano affette da vizi formali o da eccesso di potere o da incompetenza, ma sono assolutamente nulle quando siano prive di elementi essenziali o riguardino un oggetto impossibile o illecito, ovvero siano affette da vizi attinenti alla regolare Costituzione dell'assemblea o alle maggioranze prescritte per le deliberazioni. La nullita della deliberazione condominiale puo essere eccepita da chiunque vi abbia interesse. (Conf. 181-67, massima n. 325898 2155-66, massima n. 324210).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)