Sez. 2, Sentenza n. 9014 del 26/08/1993 (Rv. 483563 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - In genere | Eccezione relativa in replica alla eccezione di prescrizione - Opponibilità ad opera della parte interessata - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Produzione di documenti idonei a fornire la prova della interruzione - Irrilevanza.
Prescrizione civile - Interruzione - In genere
L'interruzione della prescrizione, formando oggetto di eccezione propria, in replica alla eccezione di prescrizione, deve essere fatta valere come tale dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ancorché detta parte abbia predetto documenti idonei a fornire la prova della medesima interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)