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Sez. L, Sentenza n. 10904 del 07/12/1996 (Rv. 501093 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Deduzione della loro sussistenza in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore - Controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto - Configurabilità- Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Produzione di documenti idonei a fornire la prova della interruzione - Irrilevanza - Deducibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501093-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La deduzione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, in replica alla relativa eccezione di prescrizione formulata dal debitore, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e come tale deve essere fatta valere dalla parte interessata; essa non può essere pertanto rilevata d'ufficio dal giudice, ancorché la parte abbia prodotto documenti idonei a fornire la prova della medesima interruzione, e, involgendo accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)