Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 24/03/1977 (Rv. 384819 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI STABILITI DALL'ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - ESPROPRIAZIONE PARZIALE - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERI STABILITI DALL'ART 40 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - APPLICABILITA.*
In tema di espropriazioni per pubblica utilita, il principio fissato dall'art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359, secondo il quale l'indennita deve coprire l'intera diminuzione patrimoniale sofferta dall'espropriato, e, quindi, in caso di espropriazione parziale, anche il deprezzamento subito dalla porzione residua, trova applicazione pure nelle espropriazioni di aree fabbricabili da destinare ad edilizia economica e popolare, effettuate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n 167 e successive modificazioni, rimanendo irrilevante che tale porzione residua sia suscettibile di futura espropriazione, in quanto compresa nel piano di zona compilato ed approvato in attuazione dell'indicata legge.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)