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Sez. 3, Sentenza n. 4469 del 24/04/1991 (Rv. 471822 - 01)

Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione. | Pagamento delle somme a ciò destinate - Effetti.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471822-01

Esecuzione forzata - Pignoramento - Conversione.

Il pagamento da parte del debitore esecutato delle somme determinate in sede di conversione del pignoramento come non comporta il venir meno della procedura esecutiva che continua avendo ad oggetto le stesse, così non produce automaticamente l'estinzione del credito vantato dal creditore pignorante, perché questo si estingue nei soli modi indicati dal codice civile, i quali debbono essere specificamente provati dal debitore esecutato ed in correlazione individuati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)