Sez. 1, Sentenza n. 8299 del 01/09/1997 (Rv. 507396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttore agricolo - Regime ordinario delle detrazioni in misura forfettaria - Superamento - Condizioni - Opzione preventiva per il regime normale introdotta dalla modifica apportata all'art. 34 del d.P.R. 633 dalla legge n. 17 del 1984 (di conversione del D.L. n. 746 del 1983) - Necessità - Estensione alle imprese cosiddette "miste" - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di rimborso dell'I.V.A. da parte di impresa "mista" - Condizioni - Mancata formulazione preventiva dell'opzione, oppure mancata formulazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale per insufficiente predisposizione del modello ministeriale di dichiarazione - Conseguenze - Diritto al rimborso - Negazione - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di I.V.A. mentre l'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria consente al produttore agricolo di optare all'atto della dichiarazione annuale per la detrazione nel modo normale anziché avvalersi dello speciale regime di detrazione forfettizzato, la legge 27 aprile 1984, n. 17, di conversione con modifiche, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 76, esclude che, a partire dall'anno 1983, la detta opzione possa effettuarsi a posteriori, ossia in sede di dichiarazione annuale, restando conseguentemente applicabile il regime agricolo nel caso di mancata opzione preventiva per quello normale. La necessità di tale preventiva opzione non riguarda peraltro le imprese cosiddette "miste" di cui al secondo comma del menzionato articolo 34 del d.P.R. 633 del 1972, non inciso in modo esplicito dalla novella di cui alla cit. legge n. 17 del 1984 e non incompatibile nel suo contenuto con le nuove disposizioni, riguardanti solo l'impresa agricola; con la conseguenza che la rimborsabilità delle imposta a credito sulle operazioni contabilizzate da una delle suddette imprese "miste", non può essere esclusa per la mancanza di una preventiva opzione, cui l'impresa è estranea, né in relazione alla circostanza che, per l'insufficiente predisposizione del modello per la dichiarazione annuale(nella specie modello I.V.A. - ter approvato con D.M. 28 dicembre 1984, non contenente spazi per la richiesta di rimborso da parte delle imprese miste in conseguenza dell'interpretazione accolta in materia dall'amministrazione finanziaria) il contribuente, pur avendo ivi indicato il proprio credito di imposta, non abbia potuto nella stessa sede formulare la domanda di rimborso, atteso che la mancata previsione di uno spazio per la detta dichiarazione configura una causa di illegittimità del menzionato D.M. per contrasto con la propria fonte normativa primaria e ne impone la disapplicazione da parte del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 6, Legge 27/02/1984 num. 17, DM Finanze 28/12/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)