Sez. L, Sentenza n. 3059 del 13/02/2006 (Rv. 587930 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Fruibilità dei benefici - Necessità di attivare un procedimento amministrativo - Esclusione - Fruizione diretta da parte dell'impresa al'atto del versamento dei contributi - Configurabilità - Condizioni - Inclusione dell'attività svolta in uno dei codici di classificazione previsti dall'Istat per la fruizione del beneficio - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Per ottenere il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 92 del 1979, non è necessario alcun procedimento o provvedimento amministrativo, ma è sufficiente che l'impresa stessa effettui il relativo conteggio e, in sede di pagamento dei contributi, ometta di versare quella parte di contribuzione che viene posta a carico della fiscalità generale, purchè la reale attività svolta dall'imprenditore corrisponda ad uno dei codici attribuiti in sede di classificazione Istat ed identificante le imprese cui spetti la fiscalizzazione (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto corretta la fruizione dei benefici da parte di una società svolgente attività editoriale di riviste e periodici, rientrante come tale nelle classificazioni effettuate dall'Istat tra le imprese manifatturiere, aventi diritto alla fiscalizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)