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Sez. L, Sentenza n. 8216 del 23/05/2003 (Rv. 563499 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Imprese manifatturiere ed estrattive - Individuazione ex art. 5 legge n. 92 del 1979 - Rinvio formale alla classificazione predisposta dall'ISTAT - Vincolatività per il giudice - Limiti - Controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo di classificazione - Ammissibilità - Effetti - Criteri rilevanti - Fattispecie relativa a consorzio agrario.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563499-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

L'art. 5 della legge 31 marzo 1979 n. 92 (il quale stabilisce che le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977 n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica) opera un rinvio formale (e non recettizio) non ad uno specifico e determinato atto amministrativo ma alla fonte di produzione dell'atto amministrativo medesimo, il quale non entra a far parte del precetto della norma di rinvio; pertanto, come rilevato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 536 del 1990, il rinvio alla classificazione predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio d'identificazione delle imprese beneficiarie della fiscalizzazione sociale, ma non gli preclude il controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo (costituito dalla classificazione ISTAT) ai fini della sua eventuale disapplicazione, né, in particolare, preclude allo stesso giudice (cui spetta altresì l'interpretazione dell'atto alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.) di assegnare rilievo alla natura (in ipotesi) ontologicamente manifatturiera od estrattiva di una determinata attività e di considerare tale natura prevalente sulla diversa classificazione datane dall'ISTAT. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva escluso dal novero delle imprese manifatturiere ed estrattive un consorzio agrario senza tener conto della natura ontologicamente manifatturiera dell'attività delle officine meccaniche del Consorzio e dell'attività di approvvigionamento e distribuzione dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura e omettendo di considerare nel giudizio di prevalenza fra attività plurime e diverse il rilievo prioritario rivestito dal criterio della produttività rispetto a quello del rapporto tra costi e ricavi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)