Sez. 3, Sentenza n. 950 del 30/01/1992 (Rv. 475487 - 01)
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato) | Rimorchio - Assicurazione del rischio cosiddetto statico - Sinistro derivante dalla circolazione stradale di un autotreno - Autotreno composto da motrice regolarmente assicurata e da rimorchio ad essa agganciato, assicurato per il solo rischio statico presso altro assicuratore - Azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore del rimorchio - Esclusione - Sinistro verificatosi durante la sosta dell'autotreno - Irrilevanza.
Assicurazione - Assicurazione della responsabilità civile - Oggetto del contratto (rischio assicurato)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli (o natanti) a motore, il rimorchio che, in sè e per sè considerato, è un mezzo privo di un proprio meccanismo di propulsione, non è riconducibile alla categoria dei veicoli a motore, ma è disciplinato nel codice della strada, nell'ambito ed ai fini della circolazione, quale veicolo che per sua natura è e rimane fermo (salvo la manovra a mano), destinato ad essere trainato da autoveicoli, e, pertanto, quando è sganciato dalla motrice la relativa assicurazione obbligatoria copre solo i sinistri da esso prodotti, in sosta o durante le manovre a mano, (cosiddetto rischio statico), mentre allorché viene agganciato alla motrice, divenendo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice. Conseguentemente, il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale di un autotreno, composto dalla motrice regolarmente assicurata, e dal rimorchio ad essa agganciato, coperto da garanzia assicurativa presso altro assicuratore per il solo rischio statico, non ha azione diretta contro l'assicuratore del rimorchio neppure se il sinistro siasi verificato durante la sosta dell'autotreno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)