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Sez. 3, Sentenza n. 11318 del 18/12/1996 (Rv. 501392 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Rimorchio di autotreno - Sinistri da esso prodotti in sosta e durante la manovra a mano - Copertura assicurativa autonoma - Rimorchio agganciato alla motrice - Copertura assicurativa relativa all'autotreno - Operatività - Stipulazione della polizza con la sola indicazione della motrice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501392-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., il rimorchio essendo privo di un proprio meccanismo di propulsione è coperto dall'assicurazione soltanto per i sinistri da esso prodotti in sosta o durante le manovre a mano (c.d. rischio statico), mentre allorché viene agganciato alla motrice, divenendo componente di un'unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)