Sez. 1, Sentenza n. 4283 del 14/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211410 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Presupposti per la concessione - Gravità dello stato di salute - Nozione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del beneficio della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), le condizioni di salute particolarmente gravi non necessariamente devono consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o più alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato, caratterizzate dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall'idoneità a rendere ancora più afflittiva l'espiazione della pena in istituto penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)