Sez. 1, Sentenza n. 22373 del 08/05/2009 Cc. (dep. 28/05/2009) Rv. 244132 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Rinvio dell'esecuzione della pena - Presupposti - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Individuazione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. (Fattispecie in materia di depressione maggiore ricorrente, con rischio di suicidio, incapacità di reggere la stazione eretta, e condizioni generali scadute con ipotonia e ipertrofia muscolare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)