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Sez. L, Sentenza n. 3085 del 23/10/1974 (Rv. 371551 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371551-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE - ESONERO DEL LAVORATORE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - INCLUSIONE.*

Le Disposizioni di cui all'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, per la quale il lavoratore soccombente, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non e assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari, a favore degli istituti di previdenza ed assistenza a meno che il giudizio, intentato contro questi ultimi, non appaia manifestamente infondato e temerario, riguarda anche le spese inerenti alla consulenza tecnica, che rimangono percio a carico dell'istituto assicuratore che le ha sostenute, in quanto, pur se l'art 124 del RD 28 agosto 1924, n 1422 dispone che le spese di perizia debbono essere, in ogni caso, anticipate dall'organo dell'Assicurazione, trattasi pur sempre di anticipo stabilito ai fini istruttori del processo e, percio, legato ed esposto alla sorte ed all'esito della lite, con tutte le correlative implicazioni in ordine al carico delle spese. (Conf 2278'72, mass n 359617; 1272'72, mass n 357790).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 124, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)