Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12699 del 19/05/2017 (Rv. 644259 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Superamento della soglia legale di iscrivibilità di euro ventimila - Eccezione proposta dopo il ricorso introduttivo - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di iscrizione ipotecaria per crediti erariali, l’illegittimità del relativo avviso derivante dal superamento della soglia legale di euro ventimila per l’iscrivibilità dell’ipoteca deve essere tempestivamente dedotta dal contribuente con il ricorso introduttivo della lite tributaria, trattandosi di vizio dell’atto riscossivo non rilevabile d’ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 3 com. 5 lett. C 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)