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Sez. 2, Ordinanza n. 10503 del 22/04/2025 (Rv. 674925-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanze-ingiunzione - Notificazione diretta della P.A. ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - A mezzo di posta elettronica certificata - Mancanza della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale - Validità - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674925-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1, DM Interno 18/12/2017 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)