Sez. T, Ordinanza n. 23166 del 12/08/2025 (Rv. 675510-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Codice dell’amministrazione digitale - Enti locali - Notifica degli atti impositivi a mezzo PEC - Regime anteriore alla novella dell’art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005 - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità della notifica, eseguita il 10 dicembre 2013, a mezzo PEC, di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell'ICI dovuta dal contribuente per l'anno 2008).
Legge 07/03/2005 num. 82 art. 6, Legge 26/08/2016 num. 179 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 2 com. 1 lett. E, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 6 CORTE COST., Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 7 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)