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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28829 del 16/12/2020 (Rv. 660000 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza-ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 - Notificazione diretta da parte della P.A. – A mezzo posta elettronica certificata – Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660000-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita` dell'atto e la finalita` della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita` di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 12, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235 art. 33, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)