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Sez. 1, Sentenza n. 782 del 09/02/1981 (Rv. 411256 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA DI UN IMMOBILE DA PARTE DEL FALLITO 'NELLO STATO DI FATTÒ ALLORA ESISTENTE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLA ORIGINARIA MANCANZA DI RIFINITURE - PROVA RELATIVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411256-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA DI UN IMMOBILE DA PARTE DEL FALLITO 'NELLO STATO DI FATTÒ ALLORA ESISTENTE - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLA ORIGINARIA MANCANZA DI RIFINITURE - PROVA RELATIVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITA.*

Il divieto della prova per testi, di cui all'art 2722 cod civ, riguarda i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, e non si estende agli elementi idonei al chiarimento di tale contenuto, con il riscontro dell'effettiva volonta dei contraenti. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare della vendita di un immobile, che il fallito abbia trasferito 'nello stato di fatto in cui si trovavà, deve ritenersi consentito all'acquirente, a chiarimento di detta espressione ed al fine di escludere una sproporzione fra il prezzo pagato ed il valore del bene, di dimostrare per testimoni che alla data della stipulazione del relativo contratto l'immobile medesimo era mancante di rifiniture. (V 2128/77, mass n 385854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)