Sez. 1, Sentenza n. 3226 del 25/10/1972 (Rv. 361029 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DEBITORE D'IMPOSTA - NOTIFICA DELL'AVVISO DI MORA - NECESSITA - NORMATIVA INNOVATIVA EX LEGGE N 200 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PRECEDENTI ELEZIONI - APPLICABILITA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - DEBITORE D'IMPOSTA - NOTIFICA DELL'AVVISO DI MORA - NECESSITA - NORMATIVA INNOVATIVA EX LEGGE N 200 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE PRECEDENTI ELEZIONI - APPLICABILITA.*
La legge 22 maggio 1971, n 200, secondo la quale 'coloro che hanno un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse o Tributi, verso il comuné, sono ineleggibili a consigliere comunale solo se abbiano avuto la notificazione di cui all'art 201 del tu sulle imposte dirette, approvato con DPR 29 gennaio 1958, n 645, e innovativa rispetto all'art 15, primo comma n 9, del tu 16 maggio 1950, n 570, ma trova applicazione anche alle controversie che riguardano elezioni svoltesi sotto l'impero di quest'ultima norma, perche restringe le cause di ineleggibilita. (V 2223'72, mass n 359523; 2079'72, mass n 359286).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 22/05/1971 num. 200 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)