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Sez. U, Sentenza n. 664 del 10/03/1973 (Rv. 362786 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGI N 67 E N 280 DEL 1 971 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362786-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGI N 67 E N 280 DEL 1 971 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*

Le leggi 25 febbraio 1971 n 67, contenenti nuove norme in materia di eleggibilita a consigliere comunale, e 22 maggio 1971 n 280, che modifica l'art 15 n 9 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nella stessa materia non hanno efficacia retroattiva, e la possibilita che esse, cio nonostante, trovino applicazione rispetto alle situazioni soggettive prospettate nei giudizi, trova un limite nel giudicato che sul punto sia gia intervenuto. (V 3226/72, mass n 361029; 2079/72, mass n 359286).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)