Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 21/05/1990 (Rv. 467298 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DELEGA DEGLI ATTI ESPROPRIATIVI AD UN I.A.C.P. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE - PERSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DELEGA DEGLI ATTI ESPROPRIATIVI AD UN I.A.C.P. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COMUNE - PERSISTENZA.*
Nelle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, con riguardo ad aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge n. 167 del 1962 (e successive modificazioni) ovvero anche, in Mancanza di detti piani, con riguardo ad aree localizzate con apposita delibera municipale o dal Presidente della giunta regionale (ex artt. 35, 51 legge n. 865 cit.), beneficiario è, in ogni caso, il comune, pure se abbia delegato agli Atti espropriativi un i.A.C.P. ai sensi dell'art. 60 della legge medesima, perché l'istituto, sulla base di tale delega, agisce pur sempre in nome e per conto dell'ente territoriale, con la conseguenza che allo stesso comune spetta la legittimazione passiva in ordine all'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione. (V 2489/86, mass n 440326; (Conf 7079/89, mass n 461243; (Conf 3566/87, mass n 452526).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)