Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 05/02/2016 (Rv. 638579 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | "Sorpresa archeologica" - Causa di forza maggiore - Sussistenza - Conseguenze - Richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'appaltatore - Ammissibilità - Esclusione - Indennizzo dei maggiori oneri - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI
In tema di appalto di opere pubbliche, il rinvenimento di reperti archeologici (cd. sorpresa archeologica) nel corso dell'esecuzione costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento dei doveri imposti dalla legge e senza discrezionalità alcuna da parte del committente, sicché la sospensione disposta dalla stazione appaltante, non avendo natura discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all'appaltatore di richiedere, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo d.P.R., lo scioglimento del contratto ove la stessa superi i termini ivi stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l'indennizzo dei maggiori oneri sopportati.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)