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Sez. 1, Sentenza n. 10133 del 14/05/2005 (Rv. 582195 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Cosiddetta sorpresa archeologica - Causa di forza maggiore - Sussistenza - Conseguenze - Richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'appaltatore - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582195-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il rinvenimento di reperti archeologici (cosiddetta sorpresa archeologica) nel corso dell'esecuzione di un appalto pubblico costituisce causa di forza maggiore, che impedisce la prosecuzione dei lavori in adempimento di doveri imposti dalla legge ("factum principis") e senza alcuna discrezionalità da parte del committente; con la conseguenza che la sospensione in tal caso disposta dalla stazione appaltante, non costituendo sospensione discrezionale per ragioni di interesse pubblico, non consente all'appaltatore di richiedere (ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del capitolato generale del Ministero dei Lavori pubblici approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 e dell'identica norma, in concreto applicabile nella fattispecie, di cui all'art. 24 del capitolato generale del Comune di Roma) lo scioglimento del contratto ove la sospensione superi i termini stabiliti e, in caso di rifiuto da parte del committente, di ottenere l'indennizzo dei maggiori oneri sopportati.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)