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Sez. 1 - , Sentenza n. 3611 del 10/02/2017 (Rv. 643872 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI | Causa di forza maggiore ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Legittima protrazione della sospensione - Condizioni - Perdurare della causa di forza maggiore e della sua natura di impedimento temporaneo - Durata della sospensione - Periodo di tempo non definito ma non irragionevole - Cessazione del periodo ragionevole - Rimedi in favore dell'appaltatore.
Stato
decisa il 2017-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643872-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

In tema di appalti di opere pubbliche, la causa di forza maggiore che deve ricorrere per la sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 1063 del 1962, come si desume dall’art. 16 del r.d. n. 350 del 1895, deve essere di natura "temporanea", ossia destinata ad essere rimossa dalle parti o a cessare entro un termine ragionevole, da determinarsi caso per caso; ne consegue che, nel perdurare, oltre detto periodo, della sospensione, trova applicazione l’ordinaria disciplina del codice civile sull'inadempimento delle obbligazioni, dalla quale derivano il diritto dell'appaltatore ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese sostenute, ovvero operano, in alternativa, i rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e del risarcimento del danno subito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)