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Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 27/09/2013 (Rv. 628876 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie ex d.l. n. 331 del 1993 - Non imponibilità - Condizioni - Adempimenti a carico del cessionario ex art. 50 del d.l. cit. - Omissione dell'indicazione del codice identificativo IVA del cessionario estero - Conseguenze - Diniego del regime di non imposizione dell'operazione - Limiti - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628876-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema di IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuate in regime di non imponibilità - così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'Unione Europea nell'ambito del quale il bene è destinato al consumo - nel caso in cui i cessionari e i committenti abbiano comunicato e indicato in fattura il numero di identificazione attribuito loro dallo Stato di appartenenza, sempre che la validità attuale del predetto numero sia confermata al cedente o prestatore che a tal proposito si attivi presso il Ministero competente. La mancata attribuzione di un numero di identificazione o della sua conferma assume peraltro uno specifico rilievo, ai fini del diniego della non imponibilità della cessione, qualora tale violazione formale abbia l'effetto di impedire la dimostrazione certa che i requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria siano stati soddisfatti, posto che tali omissioni di per sé non giustificano il diniego. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha confermato il diniego di non imposizione in quanto gli acquirenti erano, rispettivamente, l'uno non attivo e l'altro cessato e il contribuente non aveva dimostrato in altro modo univoco il loro "status" di operatori commerciali soggetti ad IVA).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)