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Sez. 1, Sentenza n. 697 del 17/03/1970 (Rv. 345921 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - RIESAME DI ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE FINO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345921-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA - RIESAME DI ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - ONERE DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE FINO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - SUFFICIENZA.*

La parte vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'Onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni dedotte in primo grado e respinte o ritenute assorbite con la sentenza oggetto dell'impugnazione, essendo sufficiente che queste siano riproposte in una delle difese della medesima parte vittoriosa, purche non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni per il collegio, che segna il limite processuale per la chiusura del contraddittorio. (nella specie, esercitata l'Azione di rescissione per lesione ex art 1448 cod civ, gli appellati, nel giudizio di secondo grado, al fine di dimostrare l'insussistenza del requisito della consapevolezza di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilita economica, avevano impostato tutta la loro difesa sulla insussistenza della sproporzione fra il valore delle due prestazioni. La SC ha affermato che il giudice dell'appello non poteva esimersi dall'esaminare questo punto, tanto piu che su di esso il primo giudice non aveva avuto necessita di motivare, dal momento che, ai fini della inammissibilita dell'Azione di rescissione aveva ritenuto sufficiente l'insussistenza del requisito della consapevolezza dell'approfittamento). (Conf 274-69, massima n 338262 2480-68, massima n 334916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)