Sez. L - , Sentenza n. 23533 del 18/11/2016 (Rv. 642083 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Denuncia da parte dell'assicurato - Obbligo di qualificazione della malattia - Insussistenza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo una specifica allegazione dei sintomi della relativa patologia, sicché non vi è mutamento di domanda, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ma piuttosto una diversa qualificazione del fatto costitutivo, ove in giudizio, pur rimanendo fermi i fatti allegati, venga accertata come malattia professionale la prestazione assicurativa richiesta invece come infortunio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)