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Sez. 3, Sentenza n. 3187 del 14/05/1981 (Rv. 413762 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE STIPULATA DALLO PA - RINNOVAZIONE TACITA - INAMMISSIBILITA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN VIRTU DI CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA CONTINUAZIONE DELLA LOCAZIONE IN MANCANZA DI DISDETTA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413762-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE STIPULATA DALLO PA - RINNOVAZIONE TACITA - INAMMISSIBILITA - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO IN VIRTU DI CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA CONTINUAZIONE DELLA LOCAZIONE IN MANCANZA DI DISDETTA - AMMISSIBILITA.*

In materia di locazione, la rinnovazione del contratto posta in essere con una manifestazione tacita di volonta e incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte della pubblica amministrazione, della volonta di obbligarsi, la quale non puo desumersi da facta concludentia, ma deve essere espressa nelle forme di legge. Tale principio, peraltro, non trova applicazione quando si tratti non di vera e propria rinnovazione (o riconduzione) tacita, ma di continuazione dell'originario rapporto in forza di apposita clausola del contratto precedentemente concluso, poiche in tal caso la continuazione avviene in virtu della volonta manifestata dalle parti nel concludere il contratto, con la conseguenza che, ove questo risulti stipulato nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volonta degli enti pubblici, l'impegno in ordine alla protrazione del rapporto assunto dalla pubblica amministrazione con tale contratto deve ritenersi pienamente valido ed efficace. (Conf 1604/70, mass n 347515, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)