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Sez. 3, Sentenza n. 4110 del 13/07/1984 (Rv. 436059 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE CON LA P.A. - RINNOVAZIONE TACITA - INCOMPATIBILITÀ - LIMITI - PREVISIONE IN FORZA DI UNA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436059-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE CON LA P.A. - RINNOVAZIONE TACITA - INCOMPATIBILITÀ - LIMITI - PREVISIONE IN FORZA DI UNA SPECIFICA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una pubblica amministrazione, è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, non trova applicazione allorché la continuazione dell'originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso e perciò in forza della volontà così manifestata di concludere il contratto stesso, con esclusione dell'ipotesi della vera e propria rinnovazione o riconduzione. (V 3187/81, mass n 413762; (V 1604/70, mass n 347515).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)