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Sez. 3, Sentenza n. 9614 del 10/09/1999 (Rv. 529802 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA | Locazioni con la pubblica amministrazione - Rinnovazione tacita - Incompatibilità con le modalità di formazione della volontà della p.a. - Conseguenze - Inapplicabilità delle disposizioni sulla rinnovazione tacita delle locazioni ex legge n. 392 del 1978 - Disposizioni contrattuali sulla rinnovazione del contratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529802-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA

Il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una pubblica amministrazione, è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, comporta l'inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche delle fattispecie legali di rinnovazione tacita dei contratti di locazione previste dalla legge n. 392 del 1978, rimanendo salva, viceversa, la possibilità che la continuazione dell'originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)