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Sez. 1, Sentenza n. 3124 del 20/11/1973 (Rv. 366900 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - TERMINE BIENNALE PER LA COSTRUZIONE - ABOLIZIONE EX DECRETO LEGGE N 1150 DEL 1967 - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366900-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - TERMINE BIENNALE PER LA COSTRUZIONE - ABOLIZIONE EX DECRETO LEGGE N 1150 DEL 1967 - LIMITI DI APPLICABILITA.*

Ai fini delle agevolazioni tributarie concesse per l'incremento delle costruzioni edilizie della legge 2 luglio 1949 n 408, l'abolizione dell'Obbligo di ultimare i fabbricati entro il biennio dall'inizio dei lavori, disposta dall'art 5 del DL n 1150 del 1967 vale soltanto se il biennio dall'inizio dei lavori non si era gia compiuto alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n 35. (Conf 1356/72, mass n 357918).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 02/02/1960 num. 35, Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)