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Sez. 2, Sentenza n. 3507 del 10/04/1999 (Rv. 525167 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525167-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE

Il ricorso per cassazione notificato alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello è ammissibile ove risulti provato che detto procuratore si sia, " medio tempore ", trasferito in altro distretto di Corte d'appello.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)