Sez. 2, Sentenza n. 3507 del 10/04/1999 (Rv. 525167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Ricorso per cassazione - Notifica alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
Il ricorso per cassazione notificato alle parti personalmente invece che presso il procuratore domiciliatario delle stesse nel giudizio di appello è ammissibile ove risulti provato che detto procuratore si sia, " medio tempore ", trasferito in altro distretto di Corte d'appello.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)