Sez. 5, Sentenza n. 15687 del 08/11/2002 (Rv. 558326 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Appello davanti alla Commissione tributaria regionale - Proposto dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente locale - Notificazione del ricorso in appello a mani proprie del contribuente anziché al procuratore domiciliatario - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche l'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 546, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e - in tale ambito - detta una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'amministrazione tributaria, e - in forza del richiamo operato dall'art. 16 all'art. 17, successivo, consente anche <<la consegna a mani proprie>> dell'atto (nella specie, l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Amministrazione, notificato a mani del contribuente, anziché del procuratore domiciliatario). Ciò in quanto l'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dispone che devono applicarsi, in via primaria, le disposizioni del rito tributario e, solo in via secondaria, le norme processuali civili, ma con un limite duplice e contestuale della compatibilità logico - giuridica tra i due sistemi processuali e della mancanza di previsioni specifiche da parte del D.Lgs. n. 546, atteso che tra i due sistemi sussiste un rapporto di specialità tale che la presenza di una norma processuale tributaria esclude l'operatività di quella processuale comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)