Sez. 5, Sentenza n. 7563 del 15/05/2003 (Rv. 563126 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Iscrizione a ruolo e consegna del ruolo all'intendente di finanza, ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine quinquennale di decadenza - Sussistenza - Notifica entro il predetto termine della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), i ruoli debbono essere formati e trasmessi all'intendente di finanza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, senza che, al fine di evitare tale decadenza, il termine quinquennale debba essere rispettato anche per la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)